mercoledì 29 ottobre 2014

Caduta albero responsabilità ente proprietario strada pubblica

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è tenuto ad individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo, segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in secondo luogo, invitando i medesimi ad eliminarla; in terzo luogo, inibendo la circolazione.
Ne consegue che detto ente, pur non rivestendo la qualità di custode dei fondi privati che fiancheggiano la strada, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada medesima e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. 
In virtù di ciò, ove la situazione di pericolo si trasformi in pregiudizio per un utente della strada, si configura la colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., dell'ente proprietario della strada pubblica perché questo, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione. 
Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22330

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