giovedì 26 febbraio 2015

Responsabilità civile dei Magistrati

Il 24/02/2015 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va a sostituire la precedente legge n. 117/1988 (c.d. legge Vassalli).
I punti salienti della legge sono i seguenti:
1) l'azione ha natura indiretta ossia dovrà essere esercitata dal danneggiato nei confronti dello Stato, il quale, a volta, in persona del Presidente del Consiglio avrà azione di rivalsa verso il magistrato nella misura massima di una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio;
2) oggetto del risarcimento sono i danni sia patrimoniali che non patrimoniali (anche quelli non derivanti da misure di privazione della libertà personale);
3) rispetto alla precedente legge Vassalli è stato rimosso il filtro di ammissibilità all'azione di risarcimento;
4) tre anni è il termine per proporre l'azione di risarcimento;
5) rispetto alla precedente legge Vassalli si è allargarta la fattispecie della colpa grave, che ora ricomprende:
- manifesta violazione della legge e del diritto della UE;
- travisamento del fatto e delle prove;
- affermazione di un fatto la cui sussistenza è invece smentita dalle prove;
- assunzione di un provvedimento cautelare al di fuori dei casi consentiti dalla legge.




mercoledì 25 febbraio 2015

Opere musicali plagio

In tema di plagio di un opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice del merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore.
La Cassazione ritiene che, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite ad una contestualità determinata.
Ne consegue che la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di "arte" in "arte", a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della cd. "verità estetica" e, dunque, "non scientifica", forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto "inferiore" a quella "scientifica".
Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2015, n. 3340