venerdì 12 dicembre 2014

Stalking

In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di condotte stalkizzanti sulla base di tre distinte argomentazioni.
In primis, ha affermato che per la reiterazione della condotta sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o di molestia: se è vero, infatti, che la modificazione di uno standard consolidato di comportamenti difficilmente avviene nel giro di pochi giorni, è altrettanto innegabile che la produzione di uno stato di forte ansia o paura ben può essere il risultato di minacce e molestie assai ravvicinate. 
Ha poi aggiunto che in ordine all'evento del perdurante e grave stato di ansia o di paura la norma non richiede che sia accertato uno stato psicologico riconducibile nelle categorie nosologiche, essendo sufficiente la produzione d un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico, essendo sufficiente porre in essere una condizione di elevata pressione psicologica.
Da ultimo, ha individuato il dolo del soggetto agente nella consapevolezza della idoneità delle condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma (art. 612 bis c.p.).
Cass. Pen., Sez. V, 24/11/2014, n. 48690

Multe notifica entro 90 giorni dall'infrazione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, ha affermato che l'interpretazione estensiva dell'art. 201 del Codice della strada non è legittima: non è quindi consentito alle amministrazioni far decorrere il termine dei novanta giorni per la notifica delle violazioni del Codice non immediatamente contestate non dal momento in cui la violazione è accertata, ma da quello in cui l'operatore di polizia visiona il fotogramma.
Nella seduta della Camera del 10 dicembre 2014, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che tale interpretazione è da considerarsi illegittima e che, pertanto, il momento dal quale decorre il termine di novanta giorni per la notifica della multa è sempre quello della commissione dell'infrazione.

giovedì 11 dicembre 2014

Azione revocatoria

Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio della medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.
La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, osserva la Cassazione, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandumdell'azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro.
Cass. Civ., Sez. I, 04/12/2014, n. 25658

mercoledì 10 dicembre 2014

Reati alimentari punibilità vendita cibi scaduti

Chiamata a pronunciarsi su un episodio che visto coinvolto il responsabile del punto vendita di un negozio di generi alimentari, in precedenza condannato per aver posto in vendita generi alimentari in cattivo stato di conservazione, la Cassazione ha sostenuto il principio secondo cui il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze dell'organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni.
Il cattivo stato di conservazione dei generi alimentari si viene ad avere ogniqualvolta i medesimi, pur potendo essere ancora perfettamente genuini e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni -di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali- che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione;  in simile ottica a poco rileva la data di scadenza del prodotto, ove ne sia prevista l'indicazione obbligatoria, poiché essa non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari.
Cass. Pen., Sez. III, 01/12/2014, n. 49995


martedì 9 dicembre 2014

Compenso professionista prestazione incompleta.

Il professionista ha diritto a incassare il compenso anche se non effettua tutte le attività descritte nella parcella pro forma. Infatti, il cliente può omettere il pagamento solo nel caso in cui riesca a dimostrare l’inadempienza in relazione alle singoli voci.
Sull'argomento il Giudice di legittimità ha affermato che la parcella del professionista è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono rimanere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Cass. Civ., Sez. II, 04/12/20014 n. 25642

S.r.l. natura versamenti socio

Stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio interessato, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito di recente con sentenza del 3 dicembre 2014, n. 25585. 
La valutazione, precisa la Cassazione, è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregga.
La decisione ribadisce inoltre che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé e la censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati in concreto, con la precisazione -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia- del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato.
Pertanto, conclude la Cassazione, non è sufficiente una mera critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di merito e, nella formulazione della censura, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, occorre riportare il testo integrale dell'atto o della parte in contestazione, anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, se non sia possibile una sicura ricostruzione del diverso significato invocato dal ricorrente.
Cass. Civ., Sez. I, 03/12/2014, n. 25585

venerdì 5 dicembre 2014

Privacy divulgazione dati sensibili diversamente abile

Ai fini dell'ammissibilità del trattamento dei dati personali, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003, quale circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico.
Quanto appena affermato vale ancor di più ove risulti violata la riservatezza di una minore della quale vengono divulgati gli elementi di identificazione ed i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati -e, in particolare con l'indicazione del nome e del cognome della minore medesima- siano peraltro di interesse pubblico ed essenziali alla informazione.
La circostanza poi che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione, precisa la Suprema Corte, non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva un'ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dalla citata norma concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, inspecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza ed al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio.
Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2014, n. 24986 

lunedì 1 dicembre 2014

Sinistro tra autovettura ed autoambulanza sirena in funzione obbligo di fermarsi immediatamente

I conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia. Allo stesso tempo, la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza.
Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2014, n. 24990