venerdì 30 gennaio 2015

Maltrattamenti in famiglia

La Suprema Corte ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi la condotta del marito che sottopone la moglie, nell'arco di un anno, a tre gravi e violente aggressioni fisiche, le quali si aggiungono a una situazione familiare contrassegnata dallo stato di frequente ubriachezza dello stesso, durante il quale egli sottopone la donna a insulti e vessazioni morali. 
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, ribadito il fermo orientamento giurisprudenziale che individua nel delitto di maltrattamenti in famiglia un reato abituale, caratterizzato dall'imposizione alla vittima di un regime di vita oggettivamente vessatorio, connotato da sofferenze fisiche e/o morali.
Per la sussistenza del reato non è necessario che tutte le condotte di maltrattamento integrino gli estremi di un reato, se singolarmente considerate; tali condotte possono però configurare, complessivamente considerate, il reato di maltrattamenti quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante, diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa. Assumono, dunque, rilevanza, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 572 c.p., anche i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, nonché gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. 
Il reato è, infine, integrato anche quando le condotte di maltrattamenti non realizzino l'unico registro comunicativo col familiare, ben potendo essere intervallate da condotte non connotate da mancanza di rispetto e da aggressività o persino dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la persona offesa.
Cass. Pen., Sez. VI, 14/01/2015, n. 1400


lunedì 26 gennaio 2015

Reati tributari responsabilità presidente consiglio d'amministrazione

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in mancanza di un atto formale che provi la ripartizione di funzioni tra più soggetti, non si può arrivare ad escludere il dolo generico del reato di omesso versamento di ritenute certificate, in quanto l'essersi disinteressato del corretto adempimento degli obblighi contabili e tributari direttamente discendenti dalla carica sociale assunta (nella specie, di Presidente del C.d.A.) non esclude la responsabilità dolosa. 
La figura del presidente del C.d.a. ha una alta valenza e tra i suoi importanti obblighi anche quello di vigilare sull'operato sia dei collaboratori sia dei consulenti fiscali. La persona che assume per libera scelta una carica societaria, che comporta, tra l'altro, l'assolvimento di determinati obblighi di rilevanza pubblicistica, qualora rinunci, in assenza di un giustificato motivo all'esercizio dei poteri di controllo che la carica gli attribuisce non può ritenersi esonerata dalle responsabilità inerenti la carica stessa.
Cass. Pen., Sez. III, 16/01/2015, n. 1975 

giovedì 22 gennaio 2015

Diffamazione a mezzo stampa

La tutela dei diritti all’onore, alla reputazione e alla riservatezza di persone estranee alle indagini non comporta l’automatica carenza di interesse pubblico alla divulgazione del contenuto di intercettazioni recanti notizie potenzialmente lesive di tali diritti, riprodotte in un atto del procedimento penale (nella specie, ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere) non più coperto da segreto investigativo, ma implica una verifica della sua ricorrenza caso per caso, da compiersi con riferimento al carattere funzionale che la conoscenza di tali notizie presenta rispetto a quella della vicenda oggetto dell’indagine penale.
Cass. Civ., Sez. III, 10/10/2014 n. 21404


giovedì 15 gennaio 2015

Alunni disabili sostegno scolastico rimodulazione supporto

Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.
Cass., SS.UU., sentenza n. 25011 del 25/11/2014

martedì 13 gennaio 2015

Mancata rinnovazione ipoteca

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una reiscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 5628 del 12/03/2014

mercoledì 7 gennaio 2015

Sinistro stradale caso fortuito abbagliamento colpo di sole

L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone.
La Corte ribadisce la sua rigorosa posizioni in ordine all'individuazione di ipotesi di caso fortuito, il quale ricorre quando si rinviene un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, che renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Di conseguenza, questa circostanza non potrà mai ritenersi verificata in presenza di abbagliamenti di colpo di sole in capo a soggetti che conducono un auto, i quali, in tali condizioni, devono adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.
Cass. Pen., Sez. IV, 18/12/2014, n. 52649