venerdì 3 aprile 2015

Responsabilità gestore locale pubblico per schiamazzi clienti.

Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell'esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell'evento.
Cass. Pen., Sez. III, 26/03/2015, n. 12967


Fondo ghiacciato responsabilità gestore autostrade

Nei confronti del proprietario o del concessionario della rete autostradale, destinata per la propria natura intrinseca alla percorrenza veloce in piena sicurezza, si configurala responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia), potendosi ravvisare in tale soggetto l'effettiva possibilità di controllo della sede stradale e delle carreggiate. Il custode, per potersi sottrarre a simile responsabilità, è tenuto a dimostrare l'esistenza del caso fortuito, che si configura ogniqualvolta che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Cass. Civ., Sez. II, 27/03/2015, n. 6245