venerdì 12 dicembre 2014

Stalking

In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di condotte stalkizzanti sulla base di tre distinte argomentazioni.
In primis, ha affermato che per la reiterazione della condotta sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o di molestia: se è vero, infatti, che la modificazione di uno standard consolidato di comportamenti difficilmente avviene nel giro di pochi giorni, è altrettanto innegabile che la produzione di uno stato di forte ansia o paura ben può essere il risultato di minacce e molestie assai ravvicinate. 
Ha poi aggiunto che in ordine all'evento del perdurante e grave stato di ansia o di paura la norma non richiede che sia accertato uno stato psicologico riconducibile nelle categorie nosologiche, essendo sufficiente la produzione d un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico, essendo sufficiente porre in essere una condizione di elevata pressione psicologica.
Da ultimo, ha individuato il dolo del soggetto agente nella consapevolezza della idoneità delle condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma (art. 612 bis c.p.).
Cass. Pen., Sez. V, 24/11/2014, n. 48690

Nessun commento:

Posta un commento