giovedì 11 dicembre 2014

Azione revocatoria

Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio della medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.
La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, osserva la Cassazione, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandumdell'azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro.
Cass. Civ., Sez. I, 04/12/2014, n. 25658

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