martedì 9 dicembre 2014

S.r.l. natura versamenti socio

Stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio interessato, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito di recente con sentenza del 3 dicembre 2014, n. 25585. 
La valutazione, precisa la Cassazione, è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregga.
La decisione ribadisce inoltre che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé e la censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati in concreto, con la precisazione -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia- del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato.
Pertanto, conclude la Cassazione, non è sufficiente una mera critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di merito e, nella formulazione della censura, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, occorre riportare il testo integrale dell'atto o della parte in contestazione, anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, se non sia possibile una sicura ricostruzione del diverso significato invocato dal ricorrente.
Cass. Civ., Sez. I, 03/12/2014, n. 25585

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