venerdì 5 dicembre 2014

Privacy divulgazione dati sensibili diversamente abile

Ai fini dell'ammissibilità del trattamento dei dati personali, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003, quale circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico.
Quanto appena affermato vale ancor di più ove risulti violata la riservatezza di una minore della quale vengono divulgati gli elementi di identificazione ed i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati -e, in particolare con l'indicazione del nome e del cognome della minore medesima- siano peraltro di interesse pubblico ed essenziali alla informazione.
La circostanza poi che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione, precisa la Suprema Corte, non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva un'ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dalla citata norma concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, inspecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza ed al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio.
Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2014, n. 24986 

Nessun commento:

Posta un commento