lunedì 24 novembre 2014

Investimento pedone presunzione colpa conducente condotta anomala pedone

La semplice violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione, il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. 
Cass. Civ., Sez. III, 18/11/ 2014, n. 24472

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