martedì 11 novembre 2014

Assicurazione contro il furto e clausole limitative

Con la sentenza in esame la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, ai sensi dell'art. 1341 c.c. (con necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto quelle altre clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. Queste tipo di clausole non richiedono, dunque, l'approvazione preventiva per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.; fra esse possiamo annoverare, a titolo di esempio, quella che prevedeva l'installazione di un certo tipo di impianto di antifurto. 
Sulla scorta di simile premessa, la decisione ha ribadito il principio secondo il quale le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che prevedono la subordinazione dell'operatività della garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o al rispetto di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore ma hanno la funzione di delimitare l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, con la conseguenza, peraltro, sul piano probatorio, che l'adozione di tali misure configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, donde costituisce onere dell'assicurato fornire la relativa prova.
Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22806

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