lunedì 17 novembre 2014

Allontanamento malato psichiatrico responsabilità della casa di cura.

La casa di cura è responsabile, in virtù della culpa in vigilando che incombe sul personale,  per l'allontanamento dalle proprie strutture di un paziente malato di mente con intenzioni suicide ovvero autolesive.
La Cassazione, nel caso in esame, ha incentrato la decisione  sulla peculiare responsabilità "da custodia" dei pazienti affetti da patologie psichiatriche che si rendano autori di gesti incontrollati, con conseguente produzione di danni a sé o a terzi.
In primo luogo, la S.C. ha ribadito che, con riguardo all'obbligazione istituzionale primaria dell'ente ospedaliero od assimilato di cura delle persone ricoverate, la tutela de "la salute come fondamentale diritto dell'individuo" (art. 32, comma 1, Cost.) non si esaurisce nella mera prestazione delle cure mediche, chirurgiche, generali e specialistiche, ma include la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela che siano destinatarie dell'assistenza sanitaria, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale e, talora, massima della cura (come nel caso di controllo di malati psichiatrici). Sulla scorta di tale presupposto generale, è stato, poi, precisato che nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico, non interdetta né sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della L. 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto e della conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2047, comma 1, c.c. per i danni cagionati dal ricoverato presuppone soltanto la prova concreta della incapacità di intendere e di volere del medesimo. A tal proposito si è, perciò, ulteriormente specificato che la responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall'art. 2047 c.c., che dà luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell'obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata.
Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331

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