martedì 25 novembre 2014

Azienda Sanitaria Locale natura di ente pubblico economico inapplicabilità del termine dilatorio di 120 giorni.

Lo scorso 17 novembre il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22878/14, ha rigettato l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa da un'Azienda Ospedaliera che lamentava il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto a favore delle pubbliche amministrazioni, che deve intercorrere fra la notifica del titolo e la notifica del precetto, così come disposto dall'art. 14 del d.l. 669/96 convertito nella legge 30/97 e modificato dal successivo art. 44, 3° comma, lett. A, del d.l. 269/03.
Lo studio, costituitosi per gli opposti, insisteva per il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la natura di ente pubblico economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere sarebbe ostativa all'applicazione di detto termine a vantaggio delle medesime.
Nelle more del giudizio di opposizione intervenivano due importanti decisioni che, recependo, un orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, fissano dei principi capaci, sebbene dettati per altre fattispecie, di stravolgere gli attuali assetti anche sotto il profilo squisitamente civilistico.
Con l'illuminata ordinanza n. 49 del 03/06/2013, infatti, la Consulta ha chiarito che “mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Stato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privato”. 
In altri termini le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere devono considerarsi come aziende con personalità giuridica pubblica e come centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Esse, pertanto, agiscono e perseguono interessi tipici delle aziende private; investono, guadagnano, spendono (più o meno bene) e devono onorare i propri debiti proprio come tutte le altre aziende. 
Ciò, sempre secondo la giurisprudenza testé richiamata, è dovuto alla legge di riforma con cui la precedente unità sanitaria locale (USL) è divenuta azienda dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Anche la Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11088 del 20/05/2014) si è posta recentemente sulla stessa linea di principio, asserendo che le sole Gestioni Liquidatorie delle ex ULSS non possono qualificarsi come ente pubblico economico laddove, invece, a seguito “dell'intervento novellatore del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 ad opera del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 3, il quale, innovando il precedente assetto organizzatorio, ha stabilito (al comma 1-bis) che le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". 
L’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, dunque, non può più ritenersi quale ente strumentale della regione, poiché simile qualificazione, contenuta nella originaria formulazione dell’art. 3, comma 1°, del D.Leg.vo n. 502/92, è stata espressamente eliminata dal successivo D.Leg.vo n. 571/93, norma che ha definito l’azienda sanitaria quale “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 37 del 17/01/2001 n. 37 – confermata in appello dalla Va Sez. del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809), del resto, era già arrivata con un certo anticipo a siffatte conclusioni, nel momento in cui affermava che “l’Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale (“in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”), disposizione quest’ultima che ha introdotto una recente giurisprudenza a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici”.
Sulla scorta della richiamata giurisprudenza la Curia romana, sposando appieno il teorema difensivo da noi sviluppato, ha affermato che, "ferma la natura di ente pubblico economico delle Aziende Ospedaliere (v., sul punto, ex plurimis C. Cost. ord. n. 49/2013 e Cons. Stato, sez. III dec. n. 5241 del 30/10/2013), non può non rilevarsi come l'interpretazione letterale della norma in questione (che fa riferimento agli enti pubblici non economici) esclude l'applicabilità della suddetta normativa all'Azienda opponente".
Questa sentenza, se non addirittura la prima in assoluto, è sicuramente una delle prime a stabilire l'inapplicabilità del termine dilatorio di 120 giorni quando si agisce in danno delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e rappresenta un importante inversione di rotta rispetto al passato.

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