martedì 31 marzo 2015

Medico generico responsabilità ASL

L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6243 del 27/03/2015


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