lunedì 29 settembre 2014

Ipoteca esattoriale: per le Sezioni Unite è nulla l’iscrizione non preceduta da comunicazione al contribuente

Con sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (c.d. ipoteca esattoriale) può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
Tuttavia, prosegue la Corte, l’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita “insciente domino”, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente.
In tal senso, e per le ragione meglio esposte nella sentenza, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto.
Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.
Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667

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