venerdì 11 settembre 2015

Stalking

La cassazione ha affermato che  le condotte diffamatorie, non accompagnate da uno stato di ansia o paura nelle persone offese, non sono idonee ad integrare il delitto di stalking,  non potendo lo stesso peraltro desumersi da massime di comune esperienza.
La condotta persecutoria è composta da più eventi, la cui conseguenza è l'alterazione della condizioni di vita della persona offesa che si protrae per un apprezzabile lasso di tempo, impedendo a questa l'ordinaria gestione della vita quotidiana.
Stalking è una parola di origine inglese che significa, letteralmente "fare la posta". Penalmente qualifica comportamenti reiterati nel tempo, consistenti in minacce, molestie ed atti lesivi, che cagionano alla persona offesa un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.
Cass. Pen., Sez. V, 26/08/2015, n. 35765


Nessun commento:

Posta un commento