venerdì 3 aprile 2015

Responsabilità gestore locale pubblico per schiamazzi clienti.

Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell'esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell'evento.
Cass. Pen., Sez. III, 26/03/2015, n. 12967


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