venerdì 30 ottobre 2015

Scioglimento comunione assegnazione ed attribuzione quote.

L'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza sull'art. 729 c.c., non dà al criterio dell'estrazione a sorte carattere assoluto bensì soltanto tendenziale e, come tale, può essere agevolmente superato quando vi siano ragioni che lo richiedano.
La Suprema Corte ha, invero, affermato che “in tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata”  (Cassazione Civ., Sez. II, Sentenza 15/10/2010 n. 21319).
Il principio è stato poi ribadito da una successiva decisione in cui si ribadisce che “il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ. - non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 27/12/2012 n. 23930). 
Ancor più recentemente tali argomenti sono stati rafforzati con l'assunto che “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione, ad esempio in presenza di documenti risalenti a tentativi di definizione bonaria della controversia” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza  13/03/2014 n. 5866) .
Sulla base dei principi appena enunciati, si può, quindi, sostenere senza tema di smentita che il principio posto dall'art. 729 c.c. non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimità salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. 

giovedì 29 ottobre 2015

Liquidazione dell'attivo nell'eredità beneficiata.

Al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari, l'erede con beneficio d'inventario dispone di diverse alternative: la cosiddetta liquidazione individuale ovvero quella concorsuale ovvero il rilascio di tutti i beni ereditari.
Con riguardo alla prima, in realtà, la lettera della legge non utilizza l'espressione "liquidazione" e ciò perché in questa può mancare l'attività propria della liquidazione, intendendosi per essa la conversione dei beni in denaro per il pagamento; per tale motivo la dottrina preferisce parlare di una procedura di pagamenti individuali.
In mancanza di una particolare opzione da parte dell'erede o di un creditore ereditario o legatario, la legge prevede l'operare della procedura dei pagamenti individuali poiché quest'ultima procedura presenta dei vantaggi, in quanto comporta di norma minori spese rispetto alla liquidazione concorsuale.
Tuttavia, per poter dare concreta esecuzione ai pagamenti individuali, l'art. 495 c.c. si richiede la presenza di alcuni presupposti. Il primo è di ordine temporale e consiste nel fatto che sia trascorso almeno un mese dall'adempimento delle formalità di pubblicità dell'accettazione beneficiata e dell'inventario di cui all'art. 484 c.c. La ratio è quella di lasciare un termine ai creditori ereditari e legatari per decidere se avvalersi o meno della diversa procedura di liquidazione concorsuale. Il secondo e terzo presupposto sono, invece, di ordine negativo e concernono la mancanza di una opposizione ai pagamenti individuali fatta dai creditori o legatari ovvero della scelta per la liquidazione concorsuale effettuata dallo stesso erede.
Il passaggio è di estrema rilevanza e merita un'ulteriore riflessione.
L'art. 495 c.c. disciplina la liquidazione individuale e prevede due condizioni essenziali per procedervi.
Prima condizione (positiva temporale) è che l'erede beneficiato debba attendere il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 495 c.c., ossia il termine di un mese dall'annotazione sul registro delle successioni, a carico del cancelliere, dalla data in cui l'inventario è stato compiuto, ai sensi del disposto del 5° comma dell'articolo 484 c.c..
Seconda condizione (negativa potestativa) della liquidazione individuale è che i creditori e legatari, nel termine anzidetto, non abbiano fatto opposizione, imponendo così all'erede beneficiato di procedere alla liquidazione concorsuale.
L'erede beneficiato, qualora intenda valersi della liquidazione individuale, può, senza indugio, provvedere al pagamento dei creditori e dei legatari "a misura che si presentano, salvo i diritti di poziorità".
La liquidazione individuale, pertanto, secondo quanto prevede la norma non è improntata al principio della "par condicio creditorum", bensì al principio del "prior in tempore potior in iure", per cui ne deriva che l'erede può liberamente pagare, senza essere tenuto ad osservare altro ordine che non sia quello determinato dalla cronologia delle richieste di pagamento; né l'erede ha la possibilità e il potere di riservare somme per i creditori privilegiati che ancora non si siano presentati, ma di cui sia nota l'esistenza, poiché invece egli è tenuto a pagare integralmente i creditori, secondo l'ordine di presentazione, finché sussistano attività ereditarie, senza prendere in considerazione la natura del credito.
La liquidazione individuale è, dunque, improntata al principio della libertà dei pagamenti giacché l'erede può effettuarli senza l'osservanza di alcun criterio di collocazione del credito, salvo quello determinato dall'ordine di presentazione delle domande.  La libertà che l'erede beneficiato ha di pagare liberamente i creditori e legatari, però, non è assoluta perché trova certamente un limite nei diritti di poziorità eventualmente vantati da alcuno dei creditori.
I diritti di poziorità sono quelli disciplinati dal legislatore nell'articolo 2741 c.c., definiti cause legittime di prelazione e sono: i privilegi, il pegno e l'ipoteca.
Il rispetto di essi è subordinato al fatto che devono essere stati acquistati prima dell'apertura della successione. Ciò si desume direttamente dall'articolo 2830 c.c., a norma del quale l'erede non può costituire diritti di prelazione a favore dei creditori ereditari o legatari e i creditori da parte loro non possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni di eredità accettate con beneficio di inventario neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore .

mercoledì 21 ottobre 2015

Responsabilità medico chirurgica.

La Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità professionale medica, questa volta in relazione alla ottemperanza da parte della struttura della normativa vigente in tema di sicurezza, affermando che "in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’osservanza da parte di un nosocomio – pubblico o privato – delle dotazioni ed istruzioni previste dalla normativa vigente per le prestazioni di emergenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità per i danni subiti da un paziente in conseguenza della loro esecuzione, essendo comunque necessaria l’osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza".
La pronuncia introduce, quindi, il principio secondo il quale la responsabilità in questione non può essere esclusa o limitata dalla presenza delle dotazioni previste ex lege, il  cui utilizzo da parte dei sanitari non può prescindere dall'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, 

giovedì 15 ottobre 2015

Assicurazione sanitaria rimborso spese rimborso interventi extra elenco contrattuale.

In una recente sentenza del 20/08/2015, la n. 17020, i Giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto la possibilità di ottenere l'indennizzo di interventi sanitari anche al di fuori dell’elenco contrattuale, condannando una prestigiosa compagnia assicurativa al pagamento del relativo indennizzo.
La massima precisa che "in materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica".
La decisione in questione, quindi, fissa un punto a favore del contraente, nei cui confronti la compagnia assicurativa non potrà più eccepire la mancata inclusione della terapia sanitaria goduta dall'elenco allegato alla polizza.

mercoledì 14 ottobre 2015

Mancata notifica cartella di pagamento opposizione iscrizione a ruolo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere un contrasto fra alcune decisioni, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove, a causa del difetto della sua notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo attraverso l’estratto rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
E' stato, dunque, emanato il principio di diritto in virtù del quale risulta "ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".


lunedì 12 ottobre 2015

Danno da vacanza rovinata.

Il danno da vacanza rovinata deve essere ravvisato nel disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione di un periodo di vacanze programmato; il pregiudizio consiste nella lesione del benessere psichico e materiale che il turista soffre per non aver potuto godere, in tutto o in parte, di un sereno periodo di vacanza perché rovinato da imprevisti, difficoltà e ritardi.
La Cassazione è intervenuta sull'argomento già da alcuni anni,  ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti circa l’inadempimento dell’operatore turistico e, nel contempo, ha riconosciuto la possibilità di risarcire, ove raggiunta la suddetta prova sia il danno patrimoniale che quello morale.
Nella sentenza n. 5189/2010 la Suprema Corte, intervenendo in un ipotesi di inadempimento e/o inesatta esecuzione del cosiddetto "pacchetto turistico", ha affermato che il pregiudizio consegue alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, danno risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c. c. poiché la risarcibilità di tale danno è prevista dalla legge (Codice del Turismo) , oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Nella successiva sentenza n. 7256 dell'11/05/2012, i Giudici della III Sezione, hanno fissato il principio secondo il quale la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.
Sulla base delle decisioni richiamate, si può, in conclusione, affermare che il nostro ordinamento, anche dietro la spinta comunitaria, ha recepito e riconosciuto il danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento deve assicurare al turista una utilità sostitutiva rispetto a quella che avrebbe ricevuto nel caso in cui ci fosse stato un esatto adempimento dall'altra parte e che compensi le sofferenze morali e psichiche ricevute.

venerdì 9 ottobre 2015

Indennizzo per volo cancellato a seguito di guasto all'aereo.

La IX Sezione della Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-257/14 del 17/09/2015 ha stabilito che I problemi tecnici derivanti a causa della manutenzione non sono motivo per dispensare il vettore aereo dalla compensazione economica in favore dell'utente, a meno che non rientrino in vizio occulto di fabbricazione che incìde sulla sicurezza dei voli, atti di sabotaggio o di terrorismo.
La convenzione di Montreal dispone, infatti, che gli obblighi incombenti sui vettori aerei non trovano applicazione solo nel caso in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Rientrano in tale tipologia gli eventi connessi a instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Potrebbe, poi, rientrare nei casi di circostanza eccezionale la decisione del controllo del traffico aereo laddove, con riferimento ad un singolo aereomobile, ne provochi la cancellazione ovvero un lungo ritardo tale da richiedere il pernottamento.
La Corte di Giustizia UE, Sezione IV, era già intervenuta sull'argomento con la sentenza n. C-549/07 del 22/12/2008, nella quale aveva affermato che possono ritenersi eccezionali quelle circostanze inerenti ad un evento che non attiene al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine.
Ne consegue che i vettori aerei, nell'esercizio della loro attività, devono esser in grado di far fronte regolarmente ai problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili.


martedì 6 ottobre 2015

Risarcibilità agli eredi del danno da morte immediata.

Per danno da morte immediata si intende il pregiudizio che si verifica ogniqualvolta taluno deceda immediatamente o poco dopo rispetto al momento in cui subisce l'azione illecita. Ormai da molti anni giurisprudenza e dottrina sono impegnate, con risultati discordi, a discutere se esso sia risarcibile o meno.
La stessa Corte di Cassazione ha mantenuto, nel tempo, un atteggiamento ondivago che ha condotto a decisioni tra loro in contrasto. Con la sentenza n. 1361/2014 si era riconosciuta la trasmissabilità del pregiudizio agli eredi, atteso che i Giudici di legittimità avevano sostenuto che "il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico) è acquisito dalla vittima un attimo prima della sua morte avvenuta pressoché istantaneamente rispetto all'evento lesivo. Esso, pertanto, è trasmissibile iure successionis. La risarcibilità costituisce, in questo caso, un'imprescindibile eccezione al principio della irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza, stante la rilevanza costituzionale del bene vita".
Recentemente le Sezioni Unite, con la sentena n. 15350 del 22/07/2015 sono tornate sull'argomento andando in senso opposto affermando che "il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorre dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime; tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa invocarsi un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Infatti, se i danni discendono dalla lesione, essi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando lo stesso sia in vita. Una volta sopravvenuto il decesso, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone comunque e necessariamente, l'esistenza di un subbietto di diritto".
La decisione in questione delle Sezioni Unite, tuttavia, non ha sopito la discussione bensì ha dato l'avvio ad autorevoli riflessioni critiche, ragion per cui l'argomento in questione non sembra ancora giunto su posizioni condivise da tutti gli operatori del diritto.