martedì 6 ottobre 2015

Risarcibilità agli eredi del danno da morte immediata.

Per danno da morte immediata si intende il pregiudizio che si verifica ogniqualvolta taluno deceda immediatamente o poco dopo rispetto al momento in cui subisce l'azione illecita. Ormai da molti anni giurisprudenza e dottrina sono impegnate, con risultati discordi, a discutere se esso sia risarcibile o meno.
La stessa Corte di Cassazione ha mantenuto, nel tempo, un atteggiamento ondivago che ha condotto a decisioni tra loro in contrasto. Con la sentenza n. 1361/2014 si era riconosciuta la trasmissabilità del pregiudizio agli eredi, atteso che i Giudici di legittimità avevano sostenuto che "il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico) è acquisito dalla vittima un attimo prima della sua morte avvenuta pressoché istantaneamente rispetto all'evento lesivo. Esso, pertanto, è trasmissibile iure successionis. La risarcibilità costituisce, in questo caso, un'imprescindibile eccezione al principio della irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza, stante la rilevanza costituzionale del bene vita".
Recentemente le Sezioni Unite, con la sentena n. 15350 del 22/07/2015 sono tornate sull'argomento andando in senso opposto affermando che "il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorre dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime; tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa invocarsi un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Infatti, se i danni discendono dalla lesione, essi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando lo stesso sia in vita. Una volta sopravvenuto il decesso, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone comunque e necessariamente, l'esistenza di un subbietto di diritto".
La decisione in questione delle Sezioni Unite, tuttavia, non ha sopito la discussione bensì ha dato l'avvio ad autorevoli riflessioni critiche, ragion per cui l'argomento in questione non sembra ancora giunto su posizioni condivise da tutti gli operatori del diritto. 


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