giovedì 29 ottobre 2015

Liquidazione dell'attivo nell'eredità beneficiata.

Al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari, l'erede con beneficio d'inventario dispone di diverse alternative: la cosiddetta liquidazione individuale ovvero quella concorsuale ovvero il rilascio di tutti i beni ereditari.
Con riguardo alla prima, in realtà, la lettera della legge non utilizza l'espressione "liquidazione" e ciò perché in questa può mancare l'attività propria della liquidazione, intendendosi per essa la conversione dei beni in denaro per il pagamento; per tale motivo la dottrina preferisce parlare di una procedura di pagamenti individuali.
In mancanza di una particolare opzione da parte dell'erede o di un creditore ereditario o legatario, la legge prevede l'operare della procedura dei pagamenti individuali poiché quest'ultima procedura presenta dei vantaggi, in quanto comporta di norma minori spese rispetto alla liquidazione concorsuale.
Tuttavia, per poter dare concreta esecuzione ai pagamenti individuali, l'art. 495 c.c. si richiede la presenza di alcuni presupposti. Il primo è di ordine temporale e consiste nel fatto che sia trascorso almeno un mese dall'adempimento delle formalità di pubblicità dell'accettazione beneficiata e dell'inventario di cui all'art. 484 c.c. La ratio è quella di lasciare un termine ai creditori ereditari e legatari per decidere se avvalersi o meno della diversa procedura di liquidazione concorsuale. Il secondo e terzo presupposto sono, invece, di ordine negativo e concernono la mancanza di una opposizione ai pagamenti individuali fatta dai creditori o legatari ovvero della scelta per la liquidazione concorsuale effettuata dallo stesso erede.
Il passaggio è di estrema rilevanza e merita un'ulteriore riflessione.
L'art. 495 c.c. disciplina la liquidazione individuale e prevede due condizioni essenziali per procedervi.
Prima condizione (positiva temporale) è che l'erede beneficiato debba attendere il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 495 c.c., ossia il termine di un mese dall'annotazione sul registro delle successioni, a carico del cancelliere, dalla data in cui l'inventario è stato compiuto, ai sensi del disposto del 5° comma dell'articolo 484 c.c..
Seconda condizione (negativa potestativa) della liquidazione individuale è che i creditori e legatari, nel termine anzidetto, non abbiano fatto opposizione, imponendo così all'erede beneficiato di procedere alla liquidazione concorsuale.
L'erede beneficiato, qualora intenda valersi della liquidazione individuale, può, senza indugio, provvedere al pagamento dei creditori e dei legatari "a misura che si presentano, salvo i diritti di poziorità".
La liquidazione individuale, pertanto, secondo quanto prevede la norma non è improntata al principio della "par condicio creditorum", bensì al principio del "prior in tempore potior in iure", per cui ne deriva che l'erede può liberamente pagare, senza essere tenuto ad osservare altro ordine che non sia quello determinato dalla cronologia delle richieste di pagamento; né l'erede ha la possibilità e il potere di riservare somme per i creditori privilegiati che ancora non si siano presentati, ma di cui sia nota l'esistenza, poiché invece egli è tenuto a pagare integralmente i creditori, secondo l'ordine di presentazione, finché sussistano attività ereditarie, senza prendere in considerazione la natura del credito.
La liquidazione individuale è, dunque, improntata al principio della libertà dei pagamenti giacché l'erede può effettuarli senza l'osservanza di alcun criterio di collocazione del credito, salvo quello determinato dall'ordine di presentazione delle domande.  La libertà che l'erede beneficiato ha di pagare liberamente i creditori e legatari, però, non è assoluta perché trova certamente un limite nei diritti di poziorità eventualmente vantati da alcuno dei creditori.
I diritti di poziorità sono quelli disciplinati dal legislatore nell'articolo 2741 c.c., definiti cause legittime di prelazione e sono: i privilegi, il pegno e l'ipoteca.
Il rispetto di essi è subordinato al fatto che devono essere stati acquistati prima dell'apertura della successione. Ciò si desume direttamente dall'articolo 2830 c.c., a norma del quale l'erede non può costituire diritti di prelazione a favore dei creditori ereditari o legatari e i creditori da parte loro non possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni di eredità accettate con beneficio di inventario neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore .

Nessun commento:

Posta un commento