In una recente sentenza del 20/08/2015, la n. 17020, i Giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto la possibilità di ottenere l'indennizzo di interventi sanitari anche al di fuori dell’elenco contrattuale, condannando una prestigiosa compagnia assicurativa al pagamento del relativo indennizzo.
La massima precisa che "in materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica".
La decisione in questione, quindi, fissa un punto a favore del contraente, nei cui confronti la compagnia assicurativa non potrà più eccepire la mancata inclusione della terapia sanitaria goduta dall'elenco allegato alla polizza.
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