venerdì 9 ottobre 2015

Indennizzo per volo cancellato a seguito di guasto all'aereo.

La IX Sezione della Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-257/14 del 17/09/2015 ha stabilito che I problemi tecnici derivanti a causa della manutenzione non sono motivo per dispensare il vettore aereo dalla compensazione economica in favore dell'utente, a meno che non rientrino in vizio occulto di fabbricazione che incìde sulla sicurezza dei voli, atti di sabotaggio o di terrorismo.
La convenzione di Montreal dispone, infatti, che gli obblighi incombenti sui vettori aerei non trovano applicazione solo nel caso in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Rientrano in tale tipologia gli eventi connessi a instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Potrebbe, poi, rientrare nei casi di circostanza eccezionale la decisione del controllo del traffico aereo laddove, con riferimento ad un singolo aereomobile, ne provochi la cancellazione ovvero un lungo ritardo tale da richiedere il pernottamento.
La Corte di Giustizia UE, Sezione IV, era già intervenuta sull'argomento con la sentenza n. C-549/07 del 22/12/2008, nella quale aveva affermato che possono ritenersi eccezionali quelle circostanze inerenti ad un evento che non attiene al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine.
Ne consegue che i vettori aerei, nell'esercizio della loro attività, devono esser in grado di far fronte regolarmente ai problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili.


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