martedì 8 marzo 2016

Requisiti soggettivi per essere ammessi alla procedura di crisi da sovraindebitamento.

La Cassazione ha fissato i criteri per l'individuazione del "consumatore" ossia del soggetto ammesso a beneficiare della procedura prevista dalla Legge n. 3/2012.
La suprema Corte ha, infatti, affermato che "in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore abilitato al piano ai sensi della citata legge non si riferisce necessariamente ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, sia pregresse che attuali, essendo richiesto soltanto che dette relazioni non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, atteso che nello stato di insolvenza finale del consumatore non possono comparire obbligazioni assunte per scopi relativi alle predette attività di impresa o professionali. Pertanto, è consumatore ai sensi della legge succitata soltanto il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo i debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo della medesima legge."
Gli Ermellini hanno puntualizzato che, per poter usufruire della procedura in oggetto, il debitore  può anche aver rivestito in passato la qualità di imprenditore ciò che rileva è che non residuano posizioni debitorie legata ai passati rapporti aventi natura imprenditoriale.
Ciò è dovuto al fatto che, rispetto alla precedente disciplina dettata dall'art. 1, 2° comma lett. b), del D.L. n. 212/2011 ove si parlava espressamente di "sovraindebitamento del consumatore", la rivisitazione dell'istituto conseguente alla Legge n. 3/2012 ha escluso ogni riferimento al "consumatore".

Cass. Civ., Sez. I, 01/02/2016 n. 1869

martedì 1 marzo 2016

Responsabilità professionale medica evitabilità intervento rischioso.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato un chirurgo responsabile della morte di una paziente, conseguita al termine di un intervento di rimozione di ernia ombelicale, eseguito nonostante le condizioni cliniche della vittima lo sconsigliassero ed anzi lo rendessero altamente rischioso. La condotta del sanitario, nella circostanza, è stata ritenuta ulteriormente imprudente in quanto l'ospedale ove questi operava era privo del reparto di rianimazione: motivazioni, queste, giudicate idonee e sufficienti a radicare un giudizio di responsabilità civile a carico del medico.
Nel caso in questione, la responsabilità del chirurgo che aveva eseguito l'intervento letale, è stata riscontrata sulla scorta di una delle consulenze tecniche d'ufficio, quella ritenuta più affidabile fra le varie svolte, nella quale l'ausiliario del giudice deduceva che:
a) l'imprudenza del sanitario  consisteva nell'aver deciso di eseguire l'intervento nonostante le condizioni cliniche della paziente non solo lo sconsigliassero, ma anzi lo rendessero altamente rischioso;
b) l'intervento chirurgico in questione era "assolutamente privo del carattere di urgenza", e le sue conseguenze "prevedibili ex ante";
c) l'ospedale ove l'operazione venne eseguita era priva del reparto di rianimazione.
In estrema sintesi, secondo i Giudici di legittimità la colpa del chirurgo deve ravvisarsi nell'aver eseguito un intervento rischioso che poteva essere evitato.

Cass. Civ., Sez. III, 18/02/2016 n. 3173

lunedì 29 febbraio 2016

Equitalia illegittimità ipoteca iscritta senza termine difensivo preventivo.

La Corte di Cassazione ha stabilito che Equitalia è tenuta, prima di procedere all'iscrizione di ipoteca ai danni del contribuente, a concedere un termine preventivo di almeno trenta giorni affinché lo stesso possa far valere in contraddittorio le proprie ragioni; ove detto termine non venga rispettato, l'ipoteca così trascritta deve ritenersi illegittima e, come tale, può essere cancellata.
I Giudici di Piazza Cavour, sul punto, hanno sostenuto che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata bensì procedura ad essa alternativa; ne consegue che, come già affermato dalle Sezioni Unite, l'amministrazione finanziaria deve preventivamente comunicare al contribuente il suo intento di procedere all'iscrizione di ipoteca al fine di permettergli di presentare osservazioni o adempiere, in difetto si concretizza la violazione del diritto alla partecipazione del procedimento da parte dell'interessato, diritto tutelato dalla nostra normativa e da quella comunitaria.
L'ipoteca, pertanto, può essere cancellata ogniqualvolta il giudice accerti il mancato rispetto da parte di Equitalia di tutte le garanzie che l'ordinamento prevede a favore del contribuente.

Cassazione 26/02/2016 n. 3783




mercoledì 27 gennaio 2016

Danno da vacanza rovinata configurazione prova e liquidazione.

L'argomento in questione sta trovando sempre maggiore spazio nelle aule dei Tribunali, sono, infatti, in costante aumento coloro che si rivolgono ai giudici dopo una vacanza; in questo post si riportano alcune decisioni recenti che ben inquadrano la materia.
Il Tribunale di Napoli (Tribunale Napoli, Sez. XII, 18/02/2013, n. 2195; nella specie, a fronte di un costo del pacchetto turistico pari ad € 1.950,00 è stato riconosciuto in via equitativa un danno di € 1.300,00), chiamato a pronunciarsi su di una fattispecie in cui il consumatore aveva usufruito di una sistemazione di livello inferiore rispetto a quella pattuita, ha affermato che "Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. In particolare, pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all'atto dell'acquisto diminuisce in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata”. 
Con riferimento, poi, alla prova, il danno in conseguenza dell'inadempimento risulta in re ipsa come riconosciuto dal il Tribunale di Milano (Tribunale Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036; conforme Tribunale Arezzo 30/01/2014 n. 110), secondo il quale "in tema di danno non patrimoniale 'da vacanza rovinata', inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero"
Tale decisione, invero, è conforme a quanto già indicato in precedenza dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256), laddove ha sostenuto che “la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero”.
In ordine, altresì, alla commisurazione del pregiudizio sofferto, "la liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto” (Tribunale Como, Sez. I, 18/07/2014, n. 1304).
Con l'introduzione del Codice del Turismo l'unicità e l'irripetibilità di ogni singola occasione di viaggio divengono esigenze meritevoli di tutela ed allora ben si comprende la posizione assunta dal Tribunale di Reggio Emilia (Tribunale Reggio Emilia, 23/02/2013, n. 279), impegnato a dirimere una controversia conseguente a problematiche sorte, come nella fattispecie, nel corso di un viaggio di nozze, laddove ha ritenuto che “è risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile; ed il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi”.
In linea generale, si può dunque affermare che, nel caso in cui uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manchi in tutto o in parte ovvero venga eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne. 
Allo stesso modo, atteso che la Cassazione nella sentenza n. 1033 del 17/01/2013 ha addirittura ravvisato sussistere il danno da vacanza rovinata anche nel caso in cui le foto contenute nel depliant non siano conformi alla realtà, l'inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sono ravvisabili ogniqualvolta la vacanza non corrisponda alle aspettative del turista, ingenerate non solo dai depliant pubblicitari e dagli opuscoli informativi, ma anche dallo stesso contratto. 

lunedì 11 gennaio 2016

Sinistro stradale superamento presunzione concorso di colpa e risarcimento in forma specifica.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente coinvolto in un sinistro stradale, per potersi liberare dalla presunzione di concorso di colpa, è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
I Giudici di legittimità hanno fissato il principio secondo il quale, anche laddove dal materiale probatorio acquisito al processo emerga la condotta colposa di uno solo dei conducenti, affinché possa attribuirsi ad esso la responsabilità esclusiva dell'evento gli altri soggetti coinvolti nell'incidente rimangono comunque tenuti a provare di "aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata".
Sempre nella decisione in esame i Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, precisato che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale deve considerarsi come risarcimento in forma specifica; pertanto, ai sensi dell'art. 2058 c.c., rientra nelle facoltà del Giudice quella di non accogliere la domanda così formulata e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.


Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016 n. 124

martedì 15 dicembre 2015

Composizione crisi sovraindebitamento omologazione in difetto di approvazione del creditore.

Il D.L. 22/12/2011 n. 212, successivamente novellato dalla legge 27/01/2012, n. 3, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del sovraindebitamento, che si applica all'insolvente civile rispetto al quale, stante il difetto della qualifica di imprenditore, non possono trovar applicazione le procedure concorsuali. 
Occorre preliminarmente, ai sensi degli artt. 11 e 12 della citata legge, far predisporre il piano del consumatore dall'organismo di composizione della crisi, una volta predisposto detto piano viene trasmesso al giudice che, in caso di omologa, ne dispone l'immediata pubblicazione. Per potersi omologare l'accordo deve prevedere il rispetto della percentuale fissata nell'articolo 11, comma 2, e, nel contempo, assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.
La sentenza in esame si dimostra interessante poiché resa in caso di mancata adesione di uno dei creditori ed in presenza di contestazioni circa la convenienza dell'accordo.
Il Tribunale di Napoli ha chiarito che "deve essere omologato il piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che porta al dimezzamento del debito costituito dal mutuo ipotecario nei confronti della banca, dovendosi ritenere che detto piano, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione, dovendosi osservare che la valutazione sulla convenienza deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giudiziali e ricordare che per legge il piano non è sottoposto ad alcuna votazione e quindi non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori".
Tribunale di Napoli, Volontaria Giurisdizione, sentenza del 28/10/2015

venerdì 11 dicembre 2015

Applicabilità dell'IRAP ai professionisti.

In tema  di  IRAP la Corte di Cassazione, inserendosi nel solco già tracciato dai Giudici della Consulta, ha più volte affermato che, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1°, e 3, comma  1°, lett. c), del D.Leg.vo 15 dicembre 1996, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1°, e all’art. 53, comma 1°, del medesimo D.P.R., è  escluso  dall’applicazione dell’imposta in questione ogniqualvolta si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma  organizzazione,  il  cui accertamento  spetta  al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) usufruisca in modo non occasionale di dipendenti e/o di collaboratori esterni; b) impieghi beni strumentali di rilevante valore ossia che eccedano, secondo l’id quod plerumque accidit,  il  minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza  di organizzazione.
I presupposti, dunque, che giustificano l’imposizione dell’IRAP nei confronti di un libero professionista, sono, in sintesi,  costituiti  dal  possesso  di  beni  strumentali eccedenti il minimo indispensabile  per  l'esercizio  della  professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui; al di fuori di queste ipotesi l’imposta in questione non trova mai ragione d’essere e la sua debenza non può essere giustificata e deve considerarsi illegittima.  
A nulla rileva, poi, che l'attività libero professionale sia contraddistinta dalla continuità. Invero, mentre l'elemento organizzativo è fisiologico alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché connaturata dal carattere della abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che sia svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata  diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.
Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, si può benissimo configurare un esercizio "non organizzato" dell'attività professionale, il quale, per ciò stesso, è da ritenersi al di fuori del campo di applicazione dell'imposta.
La Cassazione ha elaborato una gran mole di lavoro circa la esatta definizione del requisito dell'autonoma organizzazione; ci si riferisce, in particolar modo, alla serie di sentenze depositate in data 16/02/2007 e contraddistinte dal n. 3672 al n. 3682, in data 05/03/2007 con numeri compresi tra 5009 al 5015, in data 19/03/2007 recanti numeri dal 6500 al 6505, in data 30/03/2007 con numeri dal 7891 al 7899 e, infine, in data 02/04/2007 e contraddistinte dai numeri che vanno dal 8166 sino all'8177, che hanno rappresentato, e rappresentano tutt'ora, il perno interpretativo della materia che ci occupa ed il punto di partenza per le decisioni posteriori chiamate ad intervenire sullo stesso argomento. In esse si delinea un indirizzo interpretativo secondo il quale, fermi restando i due principi cardine sopra richiamati (impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività ed impiego in maniera non occasionale di dipendenti o collaboratori ) si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" soggetta ad Irap ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Non risulta, invece, di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'Irap il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile in quanto consistente in un'attività riservata agli iscritti ad un albo. Ciò perchè possono benissimo ipotizzarsi autonome fasi di lavorazione (organizzazione logistica, competenze interne, distribuzione del lavoro, ricerche, relazioni preparatorie, stime preventive, eccetera) che confluiscono poi nella sintesi del prodotto finale elaborato dal professionista, cosa che configura così la debenza dell'imposta. Sempre secondo l'orientamento delineato dalle sentenze sopra richiamate, con l'espressione contenuta nella norma "pertanto sono soggetti" ad Irap "le persone fisiche esercenti arti e professioni", il legislatore non ha inteso indicare una consequenzialità necessaria, ma solo definire la platea dei soggetti che possono (e non che devono necessariamente) essere soggetti ad imposta. Ciò in quanto l'autonoma organizzazione costituisce presupposto oggettivo imprescindibile (diverso dal presupposto dalla produzione di reddito) che attribuisce all'imposta una natura reale. Concludono esse decisioni respingendo la  tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il legislatore avrebbe istituito una sorta di presunzione di esistenza del presupposto impositivo. La netta contrapposizione rispetto alle posizioni sulle quali si era arroccata l'Agenzia delle Entrate emerge, altresì, in modo netto anche nella sentenza n. 5010 del 05/03/2007, nella quale si legge che non appare condivisibile la tesi prospettata dall'Avvocatura Erariale secondo cui le due parole aggiunte (autonoma organizzazione) avrebbero solo lo scopo di  rendere più chiaro il motivo dell'esclusione dai soggetti passivi dei co.co.co.. Detta sentenza, poi, richiama apertamente il contenuto della famosa “relazione Gallo”, ripresa nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto delegato n. 446/1997, la quale afferma che “l'organizzazione si risolve per il suo titolare in disponibilità di beni ed in prestazioni economicamente valutabili corrispondenti alla potenzialià produttiva dell'organizzazione stessa” e giunge a concludere che “si ha esercizio di attività soggetta ad Irap ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale , simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esplicitamente esclusi dall’applicazione dell’Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti)”
Si può, dunque, affermare senza tema di smentita che non è sufficiente, ai fini dell'imposizione IRAP, quella sorta di mera auto organizzazione, che, secondo l'Avvocatura erariale, sarebbe propria anche delle attività abituali che danno luogo all’applicazione dell’IVA.