lunedì 11 gennaio 2016

Sinistro stradale superamento presunzione concorso di colpa e risarcimento in forma specifica.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente coinvolto in un sinistro stradale, per potersi liberare dalla presunzione di concorso di colpa, è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
I Giudici di legittimità hanno fissato il principio secondo il quale, anche laddove dal materiale probatorio acquisito al processo emerga la condotta colposa di uno solo dei conducenti, affinché possa attribuirsi ad esso la responsabilità esclusiva dell'evento gli altri soggetti coinvolti nell'incidente rimangono comunque tenuti a provare di "aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata".
Sempre nella decisione in esame i Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, precisato che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale deve considerarsi come risarcimento in forma specifica; pertanto, ai sensi dell'art. 2058 c.c., rientra nelle facoltà del Giudice quella di non accogliere la domanda così formulata e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.


Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016 n. 124

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