martedì 15 dicembre 2015

Composizione crisi sovraindebitamento omologazione in difetto di approvazione del creditore.

Il D.L. 22/12/2011 n. 212, successivamente novellato dalla legge 27/01/2012, n. 3, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del sovraindebitamento, che si applica all'insolvente civile rispetto al quale, stante il difetto della qualifica di imprenditore, non possono trovar applicazione le procedure concorsuali. 
Occorre preliminarmente, ai sensi degli artt. 11 e 12 della citata legge, far predisporre il piano del consumatore dall'organismo di composizione della crisi, una volta predisposto detto piano viene trasmesso al giudice che, in caso di omologa, ne dispone l'immediata pubblicazione. Per potersi omologare l'accordo deve prevedere il rispetto della percentuale fissata nell'articolo 11, comma 2, e, nel contempo, assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.
La sentenza in esame si dimostra interessante poiché resa in caso di mancata adesione di uno dei creditori ed in presenza di contestazioni circa la convenienza dell'accordo.
Il Tribunale di Napoli ha chiarito che "deve essere omologato il piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che porta al dimezzamento del debito costituito dal mutuo ipotecario nei confronti della banca, dovendosi ritenere che detto piano, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione, dovendosi osservare che la valutazione sulla convenienza deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giudiziali e ricordare che per legge il piano non è sottoposto ad alcuna votazione e quindi non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori".
Tribunale di Napoli, Volontaria Giurisdizione, sentenza del 28/10/2015

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