martedì 29 luglio 2025

Tutela possessoria ed azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c..

L'azione di reintegrazione nel possesso costituisce uno strumento di tutela immediata e sommaria, concessa a difesa di qualsiasi tipo di possesso.
Il caso in esame, che ha visto impegnato con successo lo studio, contiene tutti gli elementi che riguardano l'azione in oggetto. 
La configurazione del possesso tutelabile richiede la presenza congiunta di due elementi essenziali: il corpus, che si sostanzia nella materiale disponibilità del bene, e l'animus possidendi, che rappresenta l'intenzione di tenere la cosa come propria. 
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente affermato che il possesso si configura come potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, costituito dall'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, e dal corpus, inteso come la possibilità che il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso. 
L'accertamento dello spoglio rappresenta a sua volta il fulcro dell'azione di reintegrazione; esso si configura come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res, caratterizzato dall'animus spoliandi. L'animus spoliandi integra pertanto l'elemento soggettivo della condotta tesa a violare l'altrui possesso e si sostanzia nella consapevolezza di attentare ad esso contro la volontà manifesta o presunta del possessore. Nel caso di specie non si configura lo spoglio operato dai resistenti poiché questi hanno acquisito il possesso del bene tramite la consegna da parte di un soggetto, riconosciuto dal Tribunale come compossessore, in ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato, di talché deve escludersi che si sia concretizzata una condotta di spoliazione, in quanto trattasi non di una sottrazione, ma di una ricezione da taluno che, per la disponibilità delle chiavi e per le vicende oggetto del contenzioso giudiziario, si presentava come avente disponibilità dell'immobile.
Gli elementi oggettivi dello spoglio si articolano nella violenza o nella clandestinità: la prima non richiede necessariamente l'uso della forza fisica, essendo sufficiente che l'azione sia compiuta contro la volontà del possessore, la seconda, invece, va riferita allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere. 
L'azione di reintegrazione si svolge secondo il rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 703 del codice di procedura civile. Questo procedimento, caratterizzato da una cognizione sommaria, consente al giudice di pronunciarsi sulla base di una valutazione non definitiva delle prove, privilegiando la rapidità della tutela rispetto all'approfondimento istruttorio. 
Un aspetto importante emerso dalle decisioni allegate riguarda la valutazione delle prove nel giudizio possessorio. Il Giudice deve accertare non solo l'esistenza del possesso, ma anche la sua effettiva consistenza al momento dello spoglio, l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare con verosimile certezza l'effettiva sussistenza di una situazione possessoria sul bene al momento del lamentato spoglio.




 

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