La controversia in esame trae origine dalla sottoscrizione, in data 16 novembre 2020, di due distinti contratti preliminari di compravendita immobiliare, riguardanti due appartamenti adiacenti situati al primo piano di un edificio in costruzione.
A fronte del prezzo pattuito, parte promissaria acquirente aveva versato acconti per complessivi € 65.000,00, mentre il termine ultimo per la stipula dell’atto definitivo era fissato al 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tale termine ha determinato l’invio, da parte dell’acquirente, di una diffida ad adempiere rimasta senza riscontro.
Dopo aver ottenuto un sequestro conservativo sui beni della venditrice, parte promissaria acquirente adiva il Tribunale di Avezzano per ottenere la risoluzione dei suddetti preliminari per fatto e colpa della venditrice.
Il Tribunale di Avezzano nella sentenza allegata ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di inadempimento contrattuale, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione deve limitarsi a provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, con mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
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