martedì 9 dicembre 2014

S.r.l. natura versamenti socio

Stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio interessato, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito di recente con sentenza del 3 dicembre 2014, n. 25585. 
La valutazione, precisa la Cassazione, è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregga.
La decisione ribadisce inoltre che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé e la censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati in concreto, con la precisazione -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia- del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato.
Pertanto, conclude la Cassazione, non è sufficiente una mera critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di merito e, nella formulazione della censura, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, occorre riportare il testo integrale dell'atto o della parte in contestazione, anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, se non sia possibile una sicura ricostruzione del diverso significato invocato dal ricorrente.
Cass. Civ., Sez. I, 03/12/2014, n. 25585

venerdì 5 dicembre 2014

Privacy divulgazione dati sensibili diversamente abile

Ai fini dell'ammissibilità del trattamento dei dati personali, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003, quale circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico.
Quanto appena affermato vale ancor di più ove risulti violata la riservatezza di una minore della quale vengono divulgati gli elementi di identificazione ed i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati -e, in particolare con l'indicazione del nome e del cognome della minore medesima- siano peraltro di interesse pubblico ed essenziali alla informazione.
La circostanza poi che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione, precisa la Suprema Corte, non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva un'ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dalla citata norma concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, inspecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza ed al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio.
Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2014, n. 24986 

lunedì 1 dicembre 2014

Sinistro tra autovettura ed autoambulanza sirena in funzione obbligo di fermarsi immediatamente

I conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia. Allo stesso tempo, la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza.
Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2014, n. 24990

giovedì 27 novembre 2014

Inosservanza dello stop ed obbligo accertamento dinamica incidente

In caso di sinistro tra veicoli, la semplice violazione del segnale di stop non implica, di per sé, l'automatico superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Infatti, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Cass. Civ., Sez. VI, 19/11/2014, n. 24676 

martedì 25 novembre 2014

Azienda Sanitaria Locale natura di ente pubblico economico inapplicabilità del termine dilatorio di 120 giorni.

Lo scorso 17 novembre il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22878/14, ha rigettato l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa da un'Azienda Ospedaliera che lamentava il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto a favore delle pubbliche amministrazioni, che deve intercorrere fra la notifica del titolo e la notifica del precetto, così come disposto dall'art. 14 del d.l. 669/96 convertito nella legge 30/97 e modificato dal successivo art. 44, 3° comma, lett. A, del d.l. 269/03.
Lo studio, costituitosi per gli opposti, insisteva per il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la natura di ente pubblico economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere sarebbe ostativa all'applicazione di detto termine a vantaggio delle medesime.
Nelle more del giudizio di opposizione intervenivano due importanti decisioni che, recependo, un orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, fissano dei principi capaci, sebbene dettati per altre fattispecie, di stravolgere gli attuali assetti anche sotto il profilo squisitamente civilistico.
Con l'illuminata ordinanza n. 49 del 03/06/2013, infatti, la Consulta ha chiarito che “mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Stato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privato”. 
In altri termini le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere devono considerarsi come aziende con personalità giuridica pubblica e come centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Esse, pertanto, agiscono e perseguono interessi tipici delle aziende private; investono, guadagnano, spendono (più o meno bene) e devono onorare i propri debiti proprio come tutte le altre aziende. 
Ciò, sempre secondo la giurisprudenza testé richiamata, è dovuto alla legge di riforma con cui la precedente unità sanitaria locale (USL) è divenuta azienda dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Anche la Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11088 del 20/05/2014) si è posta recentemente sulla stessa linea di principio, asserendo che le sole Gestioni Liquidatorie delle ex ULSS non possono qualificarsi come ente pubblico economico laddove, invece, a seguito “dell'intervento novellatore del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 ad opera del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 3, il quale, innovando il precedente assetto organizzatorio, ha stabilito (al comma 1-bis) che le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". 
L’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, dunque, non può più ritenersi quale ente strumentale della regione, poiché simile qualificazione, contenuta nella originaria formulazione dell’art. 3, comma 1°, del D.Leg.vo n. 502/92, è stata espressamente eliminata dal successivo D.Leg.vo n. 571/93, norma che ha definito l’azienda sanitaria quale “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 37 del 17/01/2001 n. 37 – confermata in appello dalla Va Sez. del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809), del resto, era già arrivata con un certo anticipo a siffatte conclusioni, nel momento in cui affermava che “l’Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale (“in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”), disposizione quest’ultima che ha introdotto una recente giurisprudenza a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici”.
Sulla scorta della richiamata giurisprudenza la Curia romana, sposando appieno il teorema difensivo da noi sviluppato, ha affermato che, "ferma la natura di ente pubblico economico delle Aziende Ospedaliere (v., sul punto, ex plurimis C. Cost. ord. n. 49/2013 e Cons. Stato, sez. III dec. n. 5241 del 30/10/2013), non può non rilevarsi come l'interpretazione letterale della norma in questione (che fa riferimento agli enti pubblici non economici) esclude l'applicabilità della suddetta normativa all'Azienda opponente".
Questa sentenza, se non addirittura la prima in assoluto, è sicuramente una delle prime a stabilire l'inapplicabilità del termine dilatorio di 120 giorni quando si agisce in danno delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e rappresenta un importante inversione di rotta rispetto al passato.

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lunedì 24 novembre 2014

Servitù di veduta ed usucapione

Ai fini dell'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1061 c.c., di una servitù di veduta, le opere permanenti destinate al relativo esercizio devono essere visibili in maniera tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza della situazione di obiettivo asservimento della sua proprietà, per il vantaggio del fondo dominante. Il requisito di visibilità, pertanto, può far capo ad un punto di osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da un vicina via pubblica.
Cass. Civ., Sez. II, 17/11/2014, n. 24401

Investimento pedone presunzione colpa conducente condotta anomala pedone

La semplice violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione, il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. 
Cass. Civ., Sez. III, 18/11/ 2014, n. 24472