mercoledì 6 maggio 2026

Sequestro conservativo, La genericità delle allegazioni preclude la tutela cautelare.

L'ordinanza del Tribunale di Roma del 1° maggio 2026  rappresenta un significativo esempio di applicazione rigorosa dei presupposti del sequestro conservativo nell'ambito di rapporti contrattuali complessi.

Il sequestro conservativo disciplinato dall'art. 671 c.p.c. costituisce una misura cautelare volta ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore contro il pericolo di sottrazione e alterazioni, configurandosi come un'anticipazione del pignoramento; la sua concessione postula la sussistenza cumulativa di due presupposti indefettibili: il fumus boni iuris e il periculum in mora. 

L'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone quindi l'esistenza sia del fumus — ossia una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione — sia del periculum in mora — cioè il fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. La carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare e, ove questa sia stata concessa, il giudizio di convalida deve necessariamente estendersi al riscontro della sussistenza di entrambi i requisiti. Per quanto concerne il fumus boni iuris, ai fini della concessione del sequestro conservativo non si richiede la dimostrazione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, a cui si può pervenire solo all'esito dell'accertamento a cognizione piena. È sufficiente pertanto che ricorra, all'esito della delibazione sommaria, una ragione di credito connotata dal requisito della verosimiglianza e anche solo approssimativamente determinata. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza in commento, la sommaria delibazione non esonera il ricorrente dall'onere di allegare e documentare gli elementi essenziali della pretesa creditoria, indicando con sufficiente specificità le condotte illecite contestate alla controparte.

Il requisito del periculum in mora si concretizza invece nel fondato timore di perdere la garanzia del credito ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore. Il presupposto può essere desunto sia da elementi oggettivi — concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito — sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio; le due categorie di presupposti non devono simultaneamente concorrere, può essere sufficiente la sola mancanza nel patrimonio del debitore di beni oltre quello eventualmente alienato, purché tale circostanza sia adeguatamente provata.

Il nucleo centrale dell'ordinanza riguarda la valutazione dell'allegazione della ricorrente in ordine agli inadempimenti contestati alla controparte. Il Tribunale rileva che le allegazioni in ordine al "grave e reiterato inadempimento contrattuale posto in essere dalla società resistente" risultano "del tutto generiche e non consentono in alcun modo di comprendere quali violazioni degli accordi negoziali vengano imputate" alla società resistente. La valutazione dell'inadempimento in un'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. richiede che il creditore alleghi in modo specifico quali obbligazioni contrattuali siano state violate e con quali modalità. Tale onere assume ancora maggior rigore in sede cautelare, dove la delibazione sommaria non può sopperire all'assenza di allegazioni circostanziate.

Un aspetto di particolare interesse sistematico concerne la valutazione che il Tribunale compie in ordine alla possibile presenza di inadempimenti reciproci. Nella fattispecie esaminata, il giudice osserva che "a tutto voler concedere, pertanto, nella specie si configurerebbero inadempimenti reciproci, la cui importanza ex art. 1455 c.c. ai fini della imputabilità, all'una o all'altra delle parti, della eventuale pronuncia di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiede approfondimenti tipici del giudizio di merito". Nel caso di specie, il Tribunale rileva correttamente che in sede cautelare la sommarietà dell'istruzione non consente l'approfondimento necessario per valutare la rilevanza comparativa degli inadempimenti reciprocamente imputabili, rimettendo tale valutazione al giudizio di merito.

Sul piano sostanziale, l'ordinanza richiama l'attenzione sulla necessità di qualificare correttamente il rapporto contrattuale al fine di individuare con precisione le obbligazioni a carico di ciascuna parte affinché, sotto il profilo dell'eventuale inadempimento, si possa procedere alla corretta imputazione delle obbligazioni negoziali. Sul piano processuale, l'ordinanza ribadisce con forza l'onere che grava sul ricorrente in sede cautelare di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della propria pretesa e di fornire adeguata prova documentale degli stessi poiché la genericità dell'allegazione —  preclude al giudice di effettuare anche solo quella delibazione sommaria che caratterizza il giudizio cautelare.