La sentenza in esame affronta una questione di notevole rilevanza pratica nel bilanciamento tra diritto alla privacy dei beneficiari di polizze vita e tutela dei diritti successori degli eredi, confermando il decreto ingiuntivo che aveva ordinato alla compagnia assicurativa l'ostensione dei dati relativi al beneficiario di una polizza stipulata dal de cuius.
Il tribunale qualifica correttamente la polizza vita con designazione di beneficiario terzo come donazione indiretta, seguendo l'orientamento consolidato della Cassazione. In particolare, richiama espressamente Cass. civ. n. 3263/2016 e Cass. civ. n. 7683/2015, secondo cui nelle polizze vita in cui sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento si configura, fino a prova contraria, una donazione indiretta ex art. 809 c.c.. Il pagamento del premio costituisce il negozio-mezzo utilizzato per conseguire gli effetti del negozio-fine (la donazione), quale liberalità atipica mentre il donatum originario è rappresentato dai premi versati all'assicuratore e non dall'indennizzo finale, che l'assicuratore corrisponde al beneficiario a titolo oneroso a fronte del premio pagato.
La qualificazione come donazione indiretta comporta conseguenze rilevanti poiché l'operazione è soggetta all'azione di riduzione ex art. 555 c.c. in caso di lesione della legittima, come espressamente previsto dall'art. 1923, comma 2, c.c., che stabilisce che le norme sulla collazione e riduzione si applicano ai premi pagati. Gli eredi del contraente vantano quindi un interesse concreto e legittimo a conoscere l'identità del beneficiario della polizza per valutare l'eventuale esperibilità dell'azione di riduzione prevista dall'art. 557 c.c., che legittima i legittimari a chiedere la riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva. Come evidenzia la sentenza, l'interesse degli eredi è strumentale o prodromico alla difesa di un diritto successorio in sede giudiziaria, non surrettizio o pretestuoso, atteso che senza la conoscenza del beneficiario, gli eredi non potrebbero neppure valutare se sussistano o meno i presupposti per agire in giudizio.
Il nucleo della decisione riguarda l'applicazione del art. 2 terdecies D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal D.lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR, che disciplina i diritti riguardanti le persone decedute. La norma stabilisce al comma 1 che i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Cruciale è il comma 5, richiamato espressamente dalla sentenza: "In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi".
Il Tribunale afferma con chiarezza che l'interesse alla riservatezza dei dati personali del beneficiario è recessivo rispetto alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra cui l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il ragionamento si articola su tre livelli: a) sussiste un interesse proprio degli eredi in quanto chiamati all'eredità e portatori di diritti successori, i quali vantano così una posizione giuridica soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 1; b) l'interesse è concreto e attuale perché non si tratta di una richiesta generica o speculativa, ma di un accesso finalizzato all'esercizio di un diritto sostanziale che presuppone la conoscenza del dato; c) opera il limite del comma 5 dell'art. 2-terdecies, anche se il de cuius avesse espresso un divieto di accesso ai propri dati, tale divieto non potrebbe produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali che derivano dalla sua morte.
Il Tribunale richiama espressamente il Provvedimento interpretativo del Garante della Privacy del 26 ottobre 2023 (pubblicato in G.U. n. 281 del 1° dicembre 2023), che ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 2-terdecies proprio con riferimento all'accesso degli eredi ai dati dei beneficiari di polizze vita. Il Garante ha confermato che l'impresa assicuratrice titolare del trattamento deve effettuare un'attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco, da un lato la riservatezza del beneficiario e dall'altro i diritti patrimoniali e difensivi degli eredi, rispetto ai quali la tutela della riservatezza non ha valore assoluto e deve cedere ad essi quando l'interesse all'accesso sia autentico e correlato all'esercizio del diritto di difesa.
Anche l'orientamento più recente della Cassazione, recepito dalla sentenza in commento, afferma la prevalenza dei diritti successori, in applicazione del comma 5 dell'art. 2-terdecies come novellato nel 2018; nell'arresto n. 3565/2024 è stata infatti affermato espressamente la legittimità dell'ostensione dei dati identificativi del beneficiario quando la richiesta sia finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, riconoscendo che l'interesse alla difesa dei diritti successori prevale sulla riservatezza.
In conclusione, la sentenza in esame conferma un principio di sistema: i diritti successori prevalgono sul diritto alla privacy dei beneficiari terzi quando l'accesso ai dati sia strumentale all'esercizio di azioni giudiziarie quali l'azione di riduzione o la collazione.
Nessun commento:
Posta un commento