lunedì 21 settembre 2015

Diritti della persona, riproduzione foto su internet.

Con la Sentenza n. 15763/15 la Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad occuparsi della vicenda della riproduzione su un sito internet dell'immagine di una ballerina durante uno spettacolo di inaugurazione di un locale aperto al pubblico, ha precisato nuovamente quali debbano essere le condizioni necessarie per evitare la violazione del diritto all'immagine tutelato dalla L. n. 633/1941.
La Cassazione ha ribadito l'importante principio in base al quale per la pubblicazione di foto e per la loro immissione sul circuito del web è sempre necessario acquisire l'espresso consenso della persona interessata, stabilendo che, anche ove si possa dallo stesso prescindere allorquando l'evento di riferimento si svolga in pubblico, rimane comunque indispensabile che sia rilasciato qualora le scene riprodotte siano idonee a comportare la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro del soggetto ripreso. In sintesi, è stato confermato che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c.. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza, come la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può, tuttavia, essere derogato solo quando la notorietà della persona spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza della stessa e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro di questa. 
Cass. Civ., Sez. III, n. 15763/2015


venerdì 11 settembre 2015

Stalking

La cassazione ha affermato che  le condotte diffamatorie, non accompagnate da uno stato di ansia o paura nelle persone offese, non sono idonee ad integrare il delitto di stalking,  non potendo lo stesso peraltro desumersi da massime di comune esperienza.
La condotta persecutoria è composta da più eventi, la cui conseguenza è l'alterazione della condizioni di vita della persona offesa che si protrae per un apprezzabile lasso di tempo, impedendo a questa l'ordinaria gestione della vita quotidiana.
Stalking è una parola di origine inglese che significa, letteralmente "fare la posta". Penalmente qualifica comportamenti reiterati nel tempo, consistenti in minacce, molestie ed atti lesivi, che cagionano alla persona offesa un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.
Cass. Pen., Sez. V, 26/08/2015, n. 35765


giovedì 28 maggio 2015

Responsabilità professionale avvocato.

La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.
Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10526

mercoledì 20 maggio 2015

Circolazione stradale verbale meccanizzato valida notifica senza sottoscrizione autografa

La Cassazione ha stabilito che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se esso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, e dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993, secondo il quale, nella redazione degli atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9815

lunedì 11 maggio 2015

Installazione tende regime autorizzatorio

Il TAR Molise ha stabilito che, a seguito delle recenti modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che l'intervento edilizio costituito dall'installazione di una struttura di supporto di una tenda solare, per quanto di una certa ampiezza, deve intendersi di manutenzione straordinaria non sottoposto al regime del permesso di costruire e, dunque, può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori.
T.A.R. Molise, Sez. I, 4 maggio 2015, n. 181

venerdì 3 aprile 2015

Responsabilità gestore locale pubblico per schiamazzi clienti.

Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell'esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell'evento.
Cass. Pen., Sez. III, 26/03/2015, n. 12967


Fondo ghiacciato responsabilità gestore autostrade

Nei confronti del proprietario o del concessionario della rete autostradale, destinata per la propria natura intrinseca alla percorrenza veloce in piena sicurezza, si configurala responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia), potendosi ravvisare in tale soggetto l'effettiva possibilità di controllo della sede stradale e delle carreggiate. Il custode, per potersi sottrarre a simile responsabilità, è tenuto a dimostrare l'esistenza del caso fortuito, che si configura ogniqualvolta che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Cass. Civ., Sez. II, 27/03/2015, n. 6245