La Cassazione ha stabilito che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se esso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, e dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993, secondo il quale, nella redazione degli atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9815
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