mercoledì 20 maggio 2015

Circolazione stradale verbale meccanizzato valida notifica senza sottoscrizione autografa

La Cassazione ha stabilito che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se esso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, e dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993, secondo il quale, nella redazione degli atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9815

lunedì 11 maggio 2015

Installazione tende regime autorizzatorio

Il TAR Molise ha stabilito che, a seguito delle recenti modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che l'intervento edilizio costituito dall'installazione di una struttura di supporto di una tenda solare, per quanto di una certa ampiezza, deve intendersi di manutenzione straordinaria non sottoposto al regime del permesso di costruire e, dunque, può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori.
T.A.R. Molise, Sez. I, 4 maggio 2015, n. 181

venerdì 3 aprile 2015

Responsabilità gestore locale pubblico per schiamazzi clienti.

Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell'esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell'evento.
Cass. Pen., Sez. III, 26/03/2015, n. 12967


Fondo ghiacciato responsabilità gestore autostrade

Nei confronti del proprietario o del concessionario della rete autostradale, destinata per la propria natura intrinseca alla percorrenza veloce in piena sicurezza, si configurala responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia), potendosi ravvisare in tale soggetto l'effettiva possibilità di controllo della sede stradale e delle carreggiate. Il custode, per potersi sottrarre a simile responsabilità, è tenuto a dimostrare l'esistenza del caso fortuito, che si configura ogniqualvolta che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Cass. Civ., Sez. II, 27/03/2015, n. 6245

martedì 31 marzo 2015

Medico generico responsabilità ASL

L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6243 del 27/03/2015


lunedì 2 marzo 2015

Parcella avvocato sostituzione

La Cassazione ha affermato che la parcella della prestazione professionale di un avvocato può essere legittimamente sostituita da una successiva se la prima non è accettata dal cliente. E se l’avvocato dimostra le ragioni per un maggiore compenso, la prima nota spese non può ritenersi vincolante per il professionista.
La parcella inviata al cliente può ritenersi a tutti gli effetti una proposta ex art. 1344 c.c., ne consegue che, ove non accettata dal soggetto a cui indirizzata, non può avere efficacia vincolante per il professionista.
Cass. Civ., Sez. II, 18/01/2013 n. 1284

giovedì 26 febbraio 2015

Responsabilità civile dei Magistrati

Il 24/02/2015 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va a sostituire la precedente legge n. 117/1988 (c.d. legge Vassalli).
I punti salienti della legge sono i seguenti:
1) l'azione ha natura indiretta ossia dovrà essere esercitata dal danneggiato nei confronti dello Stato, il quale, a volta, in persona del Presidente del Consiglio avrà azione di rivalsa verso il magistrato nella misura massima di una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio;
2) oggetto del risarcimento sono i danni sia patrimoniali che non patrimoniali (anche quelli non derivanti da misure di privazione della libertà personale);
3) rispetto alla precedente legge Vassalli è stato rimosso il filtro di ammissibilità all'azione di risarcimento;
4) tre anni è il termine per proporre l'azione di risarcimento;
5) rispetto alla precedente legge Vassalli si è allargarta la fattispecie della colpa grave, che ora ricomprende:
- manifesta violazione della legge e del diritto della UE;
- travisamento del fatto e delle prove;
- affermazione di un fatto la cui sussistenza è invece smentita dalle prove;
- assunzione di un provvedimento cautelare al di fuori dei casi consentiti dalla legge.