La complessa interazione tra il lascito testamentario avente ad oggetto l'usufrutto generale e la tutela della quota di riserva spettante ai legittimari, in questo caso il coniuge superstite, rappresenta una questione delicata poiché il sistema successorio italiano si fonda sull'equilibrio tra la libertà testamentaria e la tutela dei legittimari; l'analisi delle sentenze in esame offre l'opportunità di approfondire le questioni interpretative che emergono quando le disposizioni testamentarie si confrontano con i diritti inderogabili dei legittimari.
Il caso sottoposto all'esame dei Giudici romani presenta una disposizione testamentaria di una certa complessità, posto che il testatore aveva disposto l'attribuzione dell'usufruttuario generale sui beni ereditari, suscitando interrogativi sulla natura giuridica di tale disposizione e sulla sua compatibilità con la quota di riserva del coniuge superstite.
Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda attrice e richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13310/2002), ha affermato che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede, anche ai sensi dell'art. 588 c.c., in ragione del quale sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentaria, a prescindere dalle espressioni o denominazioni utilizzate dal testatore, che comprendono l'universalità di beni o una parte di essi considerati come quota dell'asse ereditario, mentre ogni altra disposizione a titolo particolare attribuisce la qualità di legatario.
A sua volta la Corte di Appello ha rigettato il gravame confermando la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado siccome supportata dal contenuto dell'art. 1010 c.c., che prevede l'onere per l'usufruttuario pure del pagamento del capitale; disciplina del tutto diversa da quella del legatario, di norma non tenuto a rispondere dei debiti.
Il Collegio romano ha altresì affermato che nella fattispecie non si configura un legato in sostituzione di legittima, considerato che dal tenore del testamento non si ravvisa la volontà né di istituire un legato né di escludere il coniuge dalla vocazione ereditaria.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di usufruttuario generale e quota di riserva testimonia la complessità di un sistema successorio che deve bilanciare esigenze spesso contrapposte: la libertà testamentaria, la tutela dei legittimari e la certezza dei rapporti giuridici. Le sentenze esaminate dimostrano come sia necessario un approccio casistico, attento alle specificità di ogni fattispecie concreta, che sappia coniugare il rigore tecnico-giuridico con la comprensione delle dinamiche familiari e patrimoniali sottostanti.
Tribunale Roma sentenza n. 23461 2012
Corte di Appello Roma sentenza n. 3906 2019