giovedì 26 febbraio 2015

Responsabilità civile dei Magistrati

Il 24/02/2015 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va a sostituire la precedente legge n. 117/1988 (c.d. legge Vassalli).
I punti salienti della legge sono i seguenti:
1) l'azione ha natura indiretta ossia dovrà essere esercitata dal danneggiato nei confronti dello Stato, il quale, a volta, in persona del Presidente del Consiglio avrà azione di rivalsa verso il magistrato nella misura massima di una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio;
2) oggetto del risarcimento sono i danni sia patrimoniali che non patrimoniali (anche quelli non derivanti da misure di privazione della libertà personale);
3) rispetto alla precedente legge Vassalli è stato rimosso il filtro di ammissibilità all'azione di risarcimento;
4) tre anni è il termine per proporre l'azione di risarcimento;
5) rispetto alla precedente legge Vassalli si è allargarta la fattispecie della colpa grave, che ora ricomprende:
- manifesta violazione della legge e del diritto della UE;
- travisamento del fatto e delle prove;
- affermazione di un fatto la cui sussistenza è invece smentita dalle prove;
- assunzione di un provvedimento cautelare al di fuori dei casi consentiti dalla legge.




mercoledì 25 febbraio 2015

Opere musicali plagio

In tema di plagio di un opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice del merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore.
La Cassazione ritiene che, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite ad una contestualità determinata.
Ne consegue che la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di "arte" in "arte", a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della cd. "verità estetica" e, dunque, "non scientifica", forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto "inferiore" a quella "scientifica".
Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2015, n. 3340

venerdì 30 gennaio 2015

Maltrattamenti in famiglia

La Suprema Corte ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi la condotta del marito che sottopone la moglie, nell'arco di un anno, a tre gravi e violente aggressioni fisiche, le quali si aggiungono a una situazione familiare contrassegnata dallo stato di frequente ubriachezza dello stesso, durante il quale egli sottopone la donna a insulti e vessazioni morali. 
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, ribadito il fermo orientamento giurisprudenziale che individua nel delitto di maltrattamenti in famiglia un reato abituale, caratterizzato dall'imposizione alla vittima di un regime di vita oggettivamente vessatorio, connotato da sofferenze fisiche e/o morali.
Per la sussistenza del reato non è necessario che tutte le condotte di maltrattamento integrino gli estremi di un reato, se singolarmente considerate; tali condotte possono però configurare, complessivamente considerate, il reato di maltrattamenti quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante, diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa. Assumono, dunque, rilevanza, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 572 c.p., anche i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, nonché gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. 
Il reato è, infine, integrato anche quando le condotte di maltrattamenti non realizzino l'unico registro comunicativo col familiare, ben potendo essere intervallate da condotte non connotate da mancanza di rispetto e da aggressività o persino dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la persona offesa.
Cass. Pen., Sez. VI, 14/01/2015, n. 1400


lunedì 26 gennaio 2015

Reati tributari responsabilità presidente consiglio d'amministrazione

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in mancanza di un atto formale che provi la ripartizione di funzioni tra più soggetti, non si può arrivare ad escludere il dolo generico del reato di omesso versamento di ritenute certificate, in quanto l'essersi disinteressato del corretto adempimento degli obblighi contabili e tributari direttamente discendenti dalla carica sociale assunta (nella specie, di Presidente del C.d.A.) non esclude la responsabilità dolosa. 
La figura del presidente del C.d.a. ha una alta valenza e tra i suoi importanti obblighi anche quello di vigilare sull'operato sia dei collaboratori sia dei consulenti fiscali. La persona che assume per libera scelta una carica societaria, che comporta, tra l'altro, l'assolvimento di determinati obblighi di rilevanza pubblicistica, qualora rinunci, in assenza di un giustificato motivo all'esercizio dei poteri di controllo che la carica gli attribuisce non può ritenersi esonerata dalle responsabilità inerenti la carica stessa.
Cass. Pen., Sez. III, 16/01/2015, n. 1975 

giovedì 22 gennaio 2015

Diffamazione a mezzo stampa

La tutela dei diritti all’onore, alla reputazione e alla riservatezza di persone estranee alle indagini non comporta l’automatica carenza di interesse pubblico alla divulgazione del contenuto di intercettazioni recanti notizie potenzialmente lesive di tali diritti, riprodotte in un atto del procedimento penale (nella specie, ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere) non più coperto da segreto investigativo, ma implica una verifica della sua ricorrenza caso per caso, da compiersi con riferimento al carattere funzionale che la conoscenza di tali notizie presenta rispetto a quella della vicenda oggetto dell’indagine penale.
Cass. Civ., Sez. III, 10/10/2014 n. 21404


giovedì 15 gennaio 2015

Alunni disabili sostegno scolastico rimodulazione supporto

Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.
Cass., SS.UU., sentenza n. 25011 del 25/11/2014

martedì 13 gennaio 2015

Mancata rinnovazione ipoteca

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una reiscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 5628 del 12/03/2014