martedì 28 ottobre 2014

Parcella avvocato

L'avvocato ha diritto ad ottenere il pagamento della parcella anche quando l'attività consista solo nella consulenza preliminare a cui non segue il conferimento di un incarico formale.
Infatti, non è la firma della procura processuale a far perfezionare il rapporto professionale fra avvocato e cliente, atteso che l'incarico può esser conferito anche oralmente ovvero tramite comportamenti concludenti, tipo la consegna di documentazione o la richiesta di un preventivo parere di fattibilità.
Dunque, ogniqualvolta il professionista impiega il proprio tempo, le proprie risorse e competenze a favore di un cliente, va in ogni caso compensato secondo il tariffario forense.
Cass. Civ. Sez VI, ordinanza n. 22737 del 27/10/2014

lunedì 20 ottobre 2014

Pubblico dipendente cessione del badge

La cessione del badge ad altro soggetto affinché attesti falsamente la presenza in ufficio, integra gli estremi del reato di truffa aggravata.
Lo afferma la Cassazione confermando il consolidato orientamento secondo il quale in tale ipotesi non si è in presenza di falso in atto pubblico ma di truffa aggravata.
Cass., Sez. III Pen., 08/10/2014, n. 41935

giovedì 16 ottobre 2014

Agevolazioni prima casa e comunione ordinaria

A differenza della comunione legale fra coniugi, la comunione ordinaria non osta alla fruizione delle agevolazioni per la prima casa. La comunione legale tra i coniugi ex art. 177 c.p.c., pertanto, impedisce il godimento dell'agevolazione in questione mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude detto beneficio.
 Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 8 ottobre 2014, n. 21289

mercoledì 15 ottobre 2014

Compensazione delle cartelle esattoriali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto pubblicato sulla GU del 10/10/2014, ha autorizzato la compensazione delle cartelle esattoriali notificate anteriormente al 31 marzo 2014 in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La somma iscritta a ruolo deve essere di importo inferiore o pari al credito vantato, e i crediti da portare in compensazione devono essere certificati secondo quanto prescritto nei precedenti Decreti del MEF datati 22 maggio e 25 giugno 2012 e successive modificazioni.

lunedì 6 ottobre 2014

Fisco, prelievi bancari professionisti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha affermato che i prelievi dal conto corrente bancario effettuati da professionisti e lavoratori autonomi senza giustificazione non possono essere considerati automaticamente come compensi in nero. La questione era stata sollevata dalla Commissioine Tributaria Regionale del Lazio che aveva evidenziato l'irrazionalità della presunzione posta a favore del fisco, la quale trasformava i prelievi bancari senza giustificazione in compensi non dichiarati. 

Acquisto immobile, usi civici, responsabilità notaio

Per usi civici si intendono i diritti costituiti sulla proprietà altrui, pubblica o privata, e spettanti ad una collettività di persone", essi sono inalienabili ed imprescrittibili.
E' principio ormai pacifico che rientri tra gli obblighi del notaio, che sia incaricato della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed in particolare il compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale volontà per concorde volontà delle parti.
In relazione a tale obbligo, il notaio non può invocare la limitazione della responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod.civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad una ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., rispetto alla quale rileva. 
Inoltre, il notaio che ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile, può essere condannato al risarcimento del danno in favore del venditore in forma specifica, mediante la cancellazione del vincolo, con il pagamento della somma necessaria a tal fine per il compimento delle richieste formalità, a prescindere dal consenso del terzo creditore ipotecario" (Cass. Civ., sez. III , sent. 19 giugno 2013, n.15305 ).
Nel caso, poi, in il notaio rogante non adempia l'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. È onere del giudice di merito, il quale intenda condannare il notaio al risarcimento in forma specifica, motivare il proprio provvedimento, dando conto della sussistenza di tali presupposti" (Cass. Civ., sez. III , sent. 16 gennaio 2013, n.903).
Il notaio, però, non risponde quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l'individuazione dell'iscrizione ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale (Cass. Civ., s ez. III, sent. 28 settembre 2012, n. 16549).
Il notaio, infine, è tenuto a verificare l'eventuale esistenza di usi civici sull'immobile compravenduto, poiché essi comportano la nullità di qualsiasi ipotesi di trasferimento che veda coinvolti soggetti privati, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la stessa risulti riconosciuta in pronunce emesse da organi giudiziari ordinari. 
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, i beni aggravati da usi civici debbono essere, infatti, assimilati ai beni demaniali.
La particolarità del regime a cui sono sottoposti i beni in esame determina che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico ne vieta ogni circolazione (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792; T.R.G.A., 17 ottobre 2005, n. 284) e, pertanto, ogni atto di cessione tra privati di un tale bene - pur se riconosciuto come intervenuto - è affetto da nullità (Cass.Civ., Sez. III, 3 febbraio 2004, n. 1940). 
In altre parole, in materia di terreni soggetti ad uso civico non possono costituirsi proprietà private senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporne (principio questo a cui si riconnette, tra l'altro, anche l'irrilevanza di stati di prolungato possesso - Trib. Cassino, 7 aprile 2010; App. Roma, Sez. IV, 8 novembre 2006)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter, sent. 7 febbraio 2013, n. 1369).
Tribunale di Napoli, 16/07/2014 n. 11276.

Responsabilità medica, consenso informato, onere probatorio

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non sia eziologicamente rilevante.
La violazione, poi, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
- un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale. Entrambi i principi, più volte affermati dalla Corte regolatrice, sono stati ribaditi in una recente decisione.
Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547