La Cassazione, con ordinanza 20/05 – 03/09/14, n. 18575, ha affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento per divieto di sosta su strisce blu, grava sul Comune opposto, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell’esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 8.
Ne consegue che i comuni che usufruiscono di parcheggi a pagamento, rimangono tenuti a predisporne altrettanti non a pagamento e, dunque, per la Cassazione il verbale è nullo laddove non vi siano senza aree di sosta gratuita nelle vicinanze.
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